Art. 16. Competenze della giunta provinciale 1. La giunta provinciale, sentito l'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Bolzano, determina: a) il programma, l'articolazione e gli obiettivi della formazione; b) le metodologie di insegnamento e di apprendimento; c) i programmi delle attivita' teoriche e delle attivita' pratiche; d) la nomina dei coordinatori delle attivita' teoriche e delle attivita' pratiche su proposta del comitato scientifico di cui al regolamento di esecuzione alla presente legge, nonche' la misura del compenso spettante agli stessi; e) i criteri per l'accreditamento delle strutture di formazione; f) l'individuazione, su proposta del comitato scientifico di cui alla lettera d), delle strutture ospedaliere, ambulatoriali, territoriali e dei dipartimenti da accreditarsi quali strutture di formazione.