Art. 16.
                 Competenze della giunta provinciale
    1. La giunta provinciale, sentito l'ordine dei medici chirurghi e
degli odontoiatri della provincia di Bolzano, determina:
      a) il   programma,   l'articolazione   e  gli  obiettivi  della
formazione;
      b) le metodologie di insegnamento e di apprendimento;
      c) i  programmi  delle  attivita'  teoriche  e  delle attivita'
pratiche;
      d) la  nomina dei coordinatori delle attivita' teoriche e delle
attivita'  pratiche  su  proposta  del comitato scientifico di cui al
regolamento  di esecuzione alla presente legge, nonche' la misura del
compenso spettante agli stessi;
      e) i   criteri   per   l'accreditamento   delle   strutture  di
formazione;
      f) l'individuazione,  su  proposta  del comitato scientifico di
cui  alla  lettera  d),  delle  strutture ospedaliere, ambulatoriali,
territoriali  e  dei  dipartimenti da accreditarsi quali strutture di
formazione.