Art. 17. Corso di formazione 1. Il corso di formazione specifica in medicina generale si articola in attivita' didattiche pratiche e attivita' didattiche teoriche. Le attivita' didattiche, in particolare quelle teoriche, si svolgono per quanto possibile pariteticamente nelle lingue italiana e tedesca. 2. La durata della formazione e' di almeno 3000 ore, di cui i due terzi riguardano l'attivita' formativa di natura pratica, la quale e' svolta nelle strutture accreditate di cui all'Art. 16, comma 1, lettera f).