Art. 17.
                         Corso di formazione
    1.  Il  corso  di  formazione  specifica  in medicina generale si
articola  in  attivita'  didattiche  pratiche  e attivita' didattiche
teoriche. Le attivita' didattiche, in particolare quelle teoriche, si
svolgono per quanto possibile pariteticamente nelle lingue italiana e
tedesca.
    2. La durata della formazione e' di almeno 3000 ore, di cui i due
terzi riguardano l'attivita' formativa di natura pratica, la quale e'
svolta  nelle  strutture  accreditate  di  cui  all'Art. 16, comma 1,
lettera f).