Art. 18. T u t o r a t o 1. I tutori sono medici di medicina generale e, per la parte concernente la formazione pediatrica, medici pediatri di libera scelta, convenzionati da almeno dieci anni con il servizio sanitario nazionale o provinciale, in possesso della titolarita' di un numero di assistiti nella misura almeno pari alla meta' del massimale vigente. I tutori devono operare in uno studio professionale accreditato ai sensi dell'art. 16. I medici che svolgono la funzione docente o di coordinamento o tutoriale sono iscritti in un elenco provinciale a tal fine istituito. 2. Presso le strutture accreditate di cui all'art. 16, la funzione tutoriale per le attivita' didattiche di natura pratica e' affidata a dirigenti medici del personale del servizio sanitario provinciale o a persone in una posizione corrispondente, qualora si tratti di docente universitario con funzioni assistenziali, in accordo con il responsabile dell'unita' operativa. 3. Durante il periodo di formazione di loro competenza, i medici tutori eseguono la valutazione del livello di formazione.