Art. 18.
                           T u t o r a t o
    1.  I  tutori  sono  medici  di medicina generale e, per la parte
concernente  la  formazione  pediatrica,  medici  pediatri  di libera
scelta,  convenzionati da almeno dieci anni con il servizio sanitario
nazionale  o  provinciale, in possesso della titolarita' di un numero
di  assistiti  nella  misura  almeno  pari  alla  meta' del massimale
vigente.   I  tutori  devono  operare  in  uno  studio  professionale
accreditato  ai sensi dell'art. 16. I medici che svolgono la funzione
docente  o  di  coordinamento  o tutoriale sono iscritti in un elenco
provinciale a tal fine istituito.
    2.  Presso  le  strutture  accreditate  di  cui  all'art.  16, la
funzione  tutoriale  per le attivita' didattiche di natura pratica e'
affidata  a  dirigenti  medici  del  personale del servizio sanitario
provinciale  o  a persone in una posizione corrispondente, qualora si
tratti  di  docente  universitario  con  funzioni  assistenziali,  in
accordo con il responsabile dell'unita' operativa.
    3.  Durante il periodo di formazione di loro competenza, i medici
tutori eseguono la valutazione del livello di formazione.