Art. 19.
                            G i u d i z i
    1.  Se  il  partecipante  alla  formazione  non  ha raggiunto gli
obiettivi  previsti per una parte di un periodo di apprendimento puo'
recuperare,  ove ne sussistano le condizioni e nello stesso triennio,
le attivita' finalizzate al raggiungimento degli obiettivi mancati.
    2. Se il partecipante alla formazione non ha conseguito un idoneo
apprendimento   per   gli   obiettivi   di   un   intero  periodo  di
apprendimento,  e' ammesso a frequentare nuovamente il periodo stesso
per  una  sola  volta. Il giudizio non favorevole formulato a seguito
della   nuova   ammissione   comporta   l'immediata   esclusione  del
partecipante dalla frequenza deI corso.