Art. 19. G i u d i z i 1. Se il partecipante alla formazione non ha raggiunto gli obiettivi previsti per una parte di un periodo di apprendimento puo' recuperare, ove ne sussistano le condizioni e nello stesso triennio, le attivita' finalizzate al raggiungimento degli obiettivi mancati. 2. Se il partecipante alla formazione non ha conseguito un idoneo apprendimento per gli obiettivi di un intero periodo di apprendimento, e' ammesso a frequentare nuovamente il periodo stesso per una sola volta. Il giudizio non favorevole formulato a seguito della nuova ammissione comporta l'immediata esclusione del partecipante dalla frequenza deI corso.