Art. 2.
                    Determinazione dei fabbisogni
    1.  La giunta provinciale, sentito il comitato provinciale per la
programmazione sanitaria, determina il fabbisogno:
      a) formativo,   pluriennale   ed   annuale,  delle  professioni
sanitarie e dei corsi di specializzazione;
      b) di medici di medicina generale;
      c) di   medici   specialisti   con   riferimento  alle  singole
specializzazioni.
    2.  Il  fabbisogno  di  cui  alle  lettere b) e c) e' determinato
sentito l'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri.