Art. 2. Determinazione dei fabbisogni 1. La giunta provinciale, sentito il comitato provinciale per la programmazione sanitaria, determina il fabbisogno: a) formativo, pluriennale ed annuale, delle professioni sanitarie e dei corsi di specializzazione; b) di medici di medicina generale; c) di medici specialisti con riferimento alle singole specializzazioni. 2. Il fabbisogno di cui alle lettere b) e c) e' determinato sentito l'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri.