Art. 21.
                           Giudizio finale
    1.  Il  giudizio  finale  e'  formulato  dalla commissione di cui
all'art. 15, integrata dai seguenti componenti:
      a) un rappresentante del Ministero della salute;
      b) un  professore  ordinario  di  medicina interna o disciplina
equipollente  designato  dal  Ministero  della  salute  a  seguito di
sorteggio  tra  i  nominativi inclusi in appositi elenchi predisposti
dal Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca scientifica;
      c) un professore ordinario designato dall'assessore provinciale
competente in materia di sanita'.
    2.  Della  commissione  di  cui  al  comma  1  non  fanno parte i
componenti  nominati per l'accertamento della conoscenza delle lingue
italiana e tedesca.