Art. 21. Giudizio finale 1. Il giudizio finale e' formulato dalla commissione di cui all'art. 15, integrata dai seguenti componenti: a) un rappresentante del Ministero della salute; b) un professore ordinario di medicina interna o disciplina equipollente designato dal Ministero della salute a seguito di sorteggio tra i nominativi inclusi in appositi elenchi predisposti dal Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca scientifica; c) un professore ordinario designato dall'assessore provinciale competente in materia di sanita'. 2. Della commissione di cui al comma 1 non fanno parte i componenti nominati per l'accertamento della conoscenza delle lingue italiana e tedesca.