Art. 22.
                       Interventi di sostegno
    1.  Al fine di promuovere la formazione di medici specialisti, la
provincia puo' ricorrere ai seguenti interventi:
      a) convenzioni per la formazione di medici specialisti;
      b) assegni per la formazione di medici specialisti;
      c) emolumenti  per  lo  svolgimento  di  periodi  di formazione
medica specialistica.
    2.  Le  forme  di  sostegno  di  cui  alla presente legge possono
comportare  l'istituzione,  presso le scuole di specializzazione o le
cliniche   universitarie,  di  posti  aggiuntivi  rispetto  a  quelli
previsti dalla ordinaria programmazione della formazione di medici.