Art. 22. Interventi di sostegno 1. Al fine di promuovere la formazione di medici specialisti, la provincia puo' ricorrere ai seguenti interventi: a) convenzioni per la formazione di medici specialisti; b) assegni per la formazione di medici specialisti; c) emolumenti per lo svolgimento di periodi di formazione medica specialistica. 2. Le forme di sostegno di cui alla presente legge possono comportare l'istituzione, presso le scuole di specializzazione o le cliniche universitarie, di posti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla ordinaria programmazione della formazione di medici.