Art. 23.
                             Convenzioni
    1.  La  provincia  puo'  stipulare convenzioni con le universita'
italiane,  nonche'  con le universita' e gli altri organismi pubblici
competenti   degli   Stati   membri  dell'unione  europea  rientranti
nell'area  culturale di lingua tedesca, per l'attivazione di posti di
formazione di medici specialisti.
    2.  Le  convenzioni  possono  prevedere  che  la  provincia versi
all'Universita'  o  all'organismo  convenzionato una somma secondo le
modalita' fissate nel regolamento di esecuzione alla presente legge.
    3.  Le  convenzioni  sono  stipulate  dall'assessore  provinciale
competente, previa deliberazione della giunta provinciale.