Art. 23. Convenzioni 1. La provincia puo' stipulare convenzioni con le universita' italiane, nonche' con le universita' e gli altri organismi pubblici competenti degli Stati membri dell'unione europea rientranti nell'area culturale di lingua tedesca, per l'attivazione di posti di formazione di medici specialisti. 2. Le convenzioni possono prevedere che la provincia versi all'Universita' o all'organismo convenzionato una somma secondo le modalita' fissate nel regolamento di esecuzione alla presente legge. 3. Le convenzioni sono stipulate dall'assessore provinciale competente, previa deliberazione della giunta provinciale.