Art. 24.
                         Procedure selettive
    1. L'accesso ai posti di formazione medica specialistica previsti
dalle  convenzioni  di  cui  al  presente  capo  avviene  tramite  le
procedure  selettive  disciplinate dalla normativa vigente, integrata
secondo le disposizioni di cui al comma 2.
    2. Le convenzioni prevedono modalita' di selezione che consentono
di  verificare  il  possesso,  oltre  ai  requisiti  previsti  in via
generale  dalla  normativa  vigente, di una adeguata conoscenza della
lingua italiana e della lingua tedesca.