Art. 25.
      Attivita' successiva alla formazione medica specialistica
    1.  I medici specialisti che hanno beneficiato dei posti previsti
dalle  convenzioni  di  cui  al presente capo, una volta terminata la
formazione specialistica, sono tenuti a prestare la propria opera nel
territorio  della  provincia  di Bolzano, per un periodo e secondo le
modalita' fissate nel regolamento di esecuzione alla presente legge.
    2.  Il  medico specialista che non accetta di prestare la propria
opera  nel  territorio  della  provincia di Bolzano, o che recede dal
rapporto  o  dall'attivita'  prima  del  termine  o che interrompe la
formazione  prima  della  sua conclusione, e' tenuto a restituire gli
emolumenti  percepiti durante il periodo di formazione specialistica,
compresi gli interessi legali dalla data della erogazione, secondo le
modalita'  specificate  nel  regolamento  di esecuzione alla presente
legge.
    3.  Le  convenzioni  di  cui  al  presente  capo prevedono che le
condizioni  di  cui  ai  commi l e 2 sono riportate nei bandi con cui
vengono  indette  le  procedure  selettive,  nonche' nei contratti da
stipularsi  con  ciascun  specializzando.  Le  convenzioni  prevedono
inoltre  che  lo specializzando, all'atto dell'iscrizione al corso di
specializzazione, presenta una dichiarazione di espressa accettazione
delle condizioni di cui ai commi 1 e 2.