Art. 26.
                            A s s e g n i
    1. La provincia puo' attribuire assegni per la frequenza di corsi
di  formazione  di medici specialisti presso Universita' od organismi
pubblici competenti degli Stati membri dell'unione europea rientranti
nell'area culturale di lingua tedesca.
    2.  L'ammontare  dell'assegno  e'  determinato con regolamento di
esecuzione alla presente legge.
    3.  Le  procedure selettive per l'attribuzione degli assegni sono
indette dalla giunta provinciale.