Art. 26. A s s e g n i 1. La provincia puo' attribuire assegni per la frequenza di corsi di formazione di medici specialisti presso Universita' od organismi pubblici competenti degli Stati membri dell'unione europea rientranti nell'area culturale di lingua tedesca. 2. L'ammontare dell'assegno e' determinato con regolamento di esecuzione alla presente legge. 3. Le procedure selettive per l'attribuzione degli assegni sono indette dalla giunta provinciale.