Art. 27.
                         Procedure selettive
    1.   L'attribuzione   degli  assegni  avviene  tramite  procedure
selettive,  alle quali possono partecipare i soggetti in possesso dei
seguenti requisiti:
      a) diploma di laurea in medicina e chirurgia;
      b) abilitazione all'esercizio della professione medica;
      c) adeguata  conoscenza  della  lingua  italiana e della lingua
tedesca.  L'accertamento  avviene  secondo  le  modalita'  di  cui al
regolamento di esecuzione alla presente legge.
    2. L'attribuzione degli assegni avviene sulla base di un'apposita
graduatoria,  stilata  secondo i criteri stabiliti dal regolamento di
cui  al comma 1, tenendo conto dei titoli accademici e di studio, dei
titoli  scientifici e delle pubblicazioni, del curriculum formativo e
professionale.