Art. 27. Procedure selettive 1. L'attribuzione degli assegni avviene tramite procedure selettive, alle quali possono partecipare i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: a) diploma di laurea in medicina e chirurgia; b) abilitazione all'esercizio della professione medica; c) adeguata conoscenza della lingua italiana e della lingua tedesca. L'accertamento avviene secondo le modalita' di cui al regolamento di esecuzione alla presente legge. 2. L'attribuzione degli assegni avviene sulla base di un'apposita graduatoria, stilata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al comma 1, tenendo conto dei titoli accademici e di studio, dei titoli scientifici e delle pubblicazioni, del curriculum formativo e professionale.