Art. 29.
                         C o n t r i b u t i
    1. La provincia puo' concedere emolumenti nei seguenti casi:
      a) per  l'espletamento di periodi di formazione specialistica o
di  formazione  pratica, a coloro che sono in possesso del diploma di
laurea  in  medicina,  anche  in  riferimento  allo  studio  di  temi
specifici o all'acquisizione di tecniche particolari;
      b)  per  la  realizzazione di elaborati scientifici nell'ambito
sanitario.
    2. I requisiti e le modalita' per l'attribuzione degli emolumenti
di  cui  al  presente  capo,  nonche'  l'ammontare degli stessi, sono
stabiliti  con  il regolamento di esecuzione alla presente legge, che
puo'   anche  limitarne  la  fruizione  a  determinate  categorie  di
soggetti.