Art. 29. C o n t r i b u t i 1. La provincia puo' concedere emolumenti nei seguenti casi: a) per l'espletamento di periodi di formazione specialistica o di formazione pratica, a coloro che sono in possesso del diploma di laurea in medicina, anche in riferimento allo studio di temi specifici o all'acquisizione di tecniche particolari; b) per la realizzazione di elaborati scientifici nell'ambito sanitario. 2. I requisiti e le modalita' per l'attribuzione degli emolumenti di cui al presente capo, nonche' l'ammontare degli stessi, sono stabiliti con il regolamento di esecuzione alla presente legge, che puo' anche limitarne la fruizione a determinate categorie di soggetti.