Art. 30. Posti di formazione 1. Per lo svolgimento di attivita' di formazione medica specialistica, gli enti del servizio sanitario provinciale possono istituire appositi posti, al di fuori della dotazione organica, determinati dalla giunta provinciale. 2. Al fine di cui al comma 1, la provincia, anche al di fuori dei rapporti convenzionali di cui al capo II del presente titolo, puo' stipulare appositi accordi con le universita' italiane, nonche', con le universita' e gli altri organismi pubblici competenti degli Stati membri dell'unione europea rientranti nell'area culturale di lingua tedesca. 3. Il regolamento di esecuzione alla presente legge puo' disciplinare la concessione di una speciale indennita' aggiuntiva a favore di coloro che ricoprono i posti di formazione.