Art. 30.
                         Posti di formazione
    1.   Per   lo  svolgimento  di  attivita'  di  formazione  medica
specialistica,  gli  enti  del servizio sanitario provinciale possono
istituire  appositi  posti,  al  di  fuori  della dotazione organica,
determinati dalla giunta provinciale.
    2. Al fine di cui al comma 1, la provincia, anche al di fuori dei
rapporti  convenzionali  di  cui al capo II del presente titolo, puo'
stipulare  appositi accordi con le universita' italiane, nonche', con
le  universita' e gli altri organismi pubblici competenti degli Stati
membri  dell'unione  europea rientranti nell'area culturale di lingua
tedesca.
    3.   Il  regolamento  di  esecuzione  alla  presente  legge  puo'
disciplinare  la  concessione di una speciale indennita' aggiuntiva a
favore di coloro che ricoprono i posti di formazione.