Art. 32. A s p e t t a t i v a 1. Ai dipendenti del servizio sanitario provinciale, che usufruiscono degli interventi di sostegno di cui agli articoli 22 e 26, puo' essere concessa l'aspettativa, qualora la formazione rientri nella specialita' attinente al posto coperto e qualora le esigenze di servizio lo permettano. 2. Agli stessi spettano inoltre i benefici previsti dalle leggi e dai contratti collettivi vigenti.