Art. 32.
                        A s p e t t a t i v a
    1.   Ai   dipendenti  del  servizio  sanitario  provinciale,  che
usufruiscono  degli  interventi di sostegno di cui agli articoli 22 e
26, puo' essere concessa l'aspettativa, qualora la formazione rientri
nella specialita' attinente al posto coperto e qualora le esigenze di
servizio lo permettano.
    2. Agli stessi spettano inoltre i benefici previsti dalle leggi e
dai contratti collettivi vigenti.