Art. 33.
                      Regolamento di esecuzione
    1.  Con  regolamento  di  esecuzione  alla  presente  legge  sono
determinati:
      a) i  criteri per la verifica delle conoscenze linguistiche dei
richiedenti   la   fruizione   dei  benefici  di  cui  agli  articoli
precedenti.  Tali  criteri,  in  relazione  ai  posti  di  formazione
specialistica  convenzionati  di  cui al capo II del presente titolo,
risultano applicabili se recepiti dalle singole convenzioni;
      b) le  modalita'  della  formazione  di  base,  specialistica e
continua;
      c)  la disciplina e la composizione del comitato scientifico di
cui all'art. 16;
      d) il versamento di una somma alle universita' e agli organismi
pubblici  competenti  per  l'attivazione  dei  posti di formazione di
medici specialisti;
      e) la durata e le modalita' dell'impegno del medico specialista
di  prestare  la propria opera nel territorio provinciale, nonche' la
disciplina della restituzione degli assegni percepiti nei casi di cui
all'Art. 25, comma 2;
      f) i  criteri per l'attribuzione dell'assegno per la formazione
di medici specialisti ed il relativo ammontare;
      g) i  requisiti e le modalita' di attribuzione degli emolumenti
per la formazione, nonche' l'ammontare degli stessi;
      h) la  concessione  di  una  speciale indennita' aggiuntiva per
coloro che ricoprono i posti di formazione.