Art. 33. Regolamento di esecuzione 1. Con regolamento di esecuzione alla presente legge sono determinati: a) i criteri per la verifica delle conoscenze linguistiche dei richiedenti la fruizione dei benefici di cui agli articoli precedenti. Tali criteri, in relazione ai posti di formazione specialistica convenzionati di cui al capo II del presente titolo, risultano applicabili se recepiti dalle singole convenzioni; b) le modalita' della formazione di base, specialistica e continua; c) la disciplina e la composizione del comitato scientifico di cui all'art. 16; d) il versamento di una somma alle universita' e agli organismi pubblici competenti per l'attivazione dei posti di formazione di medici specialisti; e) la durata e le modalita' dell'impegno del medico specialista di prestare la propria opera nel territorio provinciale, nonche' la disciplina della restituzione degli assegni percepiti nei casi di cui all'Art. 25, comma 2; f) i criteri per l'attribuzione dell'assegno per la formazione di medici specialisti ed il relativo ammontare; g) i requisiti e le modalita' di attribuzione degli emolumenti per la formazione, nonche' l'ammontare degli stessi; h) la concessione di una speciale indennita' aggiuntiva per coloro che ricoprono i posti di formazione.