Art. 34. 1. Il comma 3 dell'Art. 4 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: «3. Gli enti, gli uffici e le strutture pubbliche e private convenzionate nonche' i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, per le prestazioni oggetto di convenzione, sono tenuti a rendere disponibili, secondo le modalita' e le tecnologie definite in appositi regolamenti provinciali ai sensi dell'Art. 22, comma 3-bis, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche, i dati, anche personali, comuni e sensibili, sanitari, ambientali e gestionali di cui sono in possesso.».