Art. 34.
    1.  Il  comma 3 dell'Art. 4 della legge provinciale 5 marzo 2001,
n. 7, e successive modifiche, e' cosi' sostituito:
    «3.  Gli  enti,  gli  uffici  e  le strutture pubbliche e private
convenzionate  nonche'  i medici di medicina generale e i pediatri di
libera scelta, per le prestazioni oggetto di convenzione, sono tenuti
a  rendere disponibili, secondo le modalita' e le tecnologie definite
in  appositi  regolamenti  provinciali  ai  sensi dell'Art. 22, comma
3-bis,  della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche,
i  dati,  anche personali, comuni e sensibili, sanitari, ambientali e
gestionali di cui sono in possesso.».