Art. 35. 1. L'Art. 12 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: «Art. 12 (Appartenenza linguistica). - 1. I posti di direttore generale delle quattro aziende sanitarie sono riservati a cittadini appartenenti a ciascuno dei tre gruppi linguistici in rapporto alla consistenza dei gruppi stessi, quale risulta dalle dichiarazioni rese nell'ultimo censimento generale della popolazione, con riferimento all'ambito territoriale provinciale. Il direttore generale nomina ai sensi dell'Art. 11, comma 1, il direttore amministrativo e il direttore sanitario, tenuto conto che i posti di direttore generale, di direttore amministrativo e di direttore sanitario di ciascuna azienda sanitaria costituiscono un'unica categoria e sono riservati a cittadini appartenenti a ciascuno dei tre gruppi linguistici in rapporto alla consistenza dei gruppi stessi, quale risulta dalle dichiarazioni rese nell'ultimo censimento generale della popolazione, con riferimento all'ambito territoriale in cui l'azienda sanitaria esplica la propria attivita'. E' fatto salvo quanto disposto dall'Art. 2, comma 4, della legge provinciale 28 giugno 1983, n. 19.».