Art. 35.
    1.  L'Art.  12  della  legge  provinciale  5 marzo  2001, n. 7, e
successive modifiche, e' cosi' sostituito:
    «Art.  12  (Appartenenza  linguistica). - 1. I posti di direttore
generale  delle  quattro aziende sanitarie sono riservati a cittadini
appartenenti  a  ciascuno dei tre gruppi linguistici in rapporto alla
consistenza dei gruppi stessi, quale risulta dalle dichiarazioni rese
nell'ultimo  censimento  generale  della popolazione, con riferimento
all'ambito  territoriale provinciale. Il direttore generale nomina ai
sensi  dell'Art.  11,  comma  1,  il  direttore  amministrativo  e il
direttore  sanitario, tenuto conto che i posti di direttore generale,
di  direttore  amministrativo  e  di  direttore sanitario di ciascuna
azienda sanitaria costituiscono un'unica categoria e sono riservati a
cittadini  appartenenti  a  ciascuno  dei  tre  gruppi linguistici in
rapporto  alla  consistenza  dei  gruppi  stessi, quale risulta dalle
dichiarazioni rese nell'ultimo censimento generale della popolazione,
con  riferimento  all'ambito  territoriale in cui l'azienda sanitaria
esplica   la  propria  attivita'.  E'  fatto  salvo  quanto  disposto
dall'Art.  2,  comma  4,  della  legge provinciale 28 giugno 1983, n.
19.».