Art. 36.
    1.  Dopo  l'Art. 12 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e
successive modifiche, e' inserito il seguente articolo:
    «Art.  12-bis  (Dirigenza  tecnico-assistenziale).  -  1. In ogni
azienda sanitaria e' previsto un direttore tecnicoassistenziale.
    2.   Il  direttore  tecnico-assistenziale  guida  e  coordina  il
personale  infermieristico,  tecnico-sanitario  e riabilitativo nella
relativa  attivita',  con  particolare attenzione allo sviluppo della
qualita'  e  della  collaborazione  interdisciplinare e del lavoro di
equipe.
    3.  Il  direttore tecnico-assistenziale si attiene agli indirizzi
dati dal direttore sanitario.
    4.  In  ciascuna  azienda sanitaria e' inoltre previsto almeno un
dirigente   infermieristico   per  ogni  presidio  ospedaliero  e  un
dirigente  infennieristico  per  il territorio, i quali dipendono dal
direttore tecnico-assistenziale.
    5.   Il   dirigente  infermieristico,  nell'ambito  del  presidio
ospedaliero  e  del  territorio,  ha  funzione  di  organizzazione  e
gestione  del  personale  infermieristico.  Ha inoltre la funzione di
organizzazione   e   gestione   del   personale  tecnico-sanitario  e
riabilitativo,  se  questi  profili professionali sono atterenti alla
dirigenza infermieristica.
    6.   Alla   posizione   funzionale   di  direttore  del  servizio
tecnico-assistenziale possono accedere coloro che hanno un'anzianita'
di  servizio  di  almeno  cinque  anni nella posizione funzionale del
"personale   con   funzioni   didattico-organizzative   -   operatore
dirigente"  o che hanno superato il concorso pubblico per l'accesso a
tale  posizione,  di  cui all'Art. 7 della legge provinciale 2 maggio
1995, n. 10.».