Art. 36. 1. Dopo l'Art. 12 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, e' inserito il seguente articolo: «Art. 12-bis (Dirigenza tecnico-assistenziale). - 1. In ogni azienda sanitaria e' previsto un direttore tecnicoassistenziale. 2. Il direttore tecnico-assistenziale guida e coordina il personale infermieristico, tecnico-sanitario e riabilitativo nella relativa attivita', con particolare attenzione allo sviluppo della qualita' e della collaborazione interdisciplinare e del lavoro di equipe. 3. Il direttore tecnico-assistenziale si attiene agli indirizzi dati dal direttore sanitario. 4. In ciascuna azienda sanitaria e' inoltre previsto almeno un dirigente infermieristico per ogni presidio ospedaliero e un dirigente infennieristico per il territorio, i quali dipendono dal direttore tecnico-assistenziale. 5. Il dirigente infermieristico, nell'ambito del presidio ospedaliero e del territorio, ha funzione di organizzazione e gestione del personale infermieristico. Ha inoltre la funzione di organizzazione e gestione del personale tecnico-sanitario e riabilitativo, se questi profili professionali sono atterenti alla dirigenza infermieristica. 6. Alla posizione funzionale di direttore del servizio tecnico-assistenziale possono accedere coloro che hanno un'anzianita' di servizio di almeno cinque anni nella posizione funzionale del "personale con funzioni didattico-organizzative - operatore dirigente" o che hanno superato il concorso pubblico per l'accesso a tale posizione, di cui all'Art. 7 della legge provinciale 2 maggio 1995, n. 10.».