Art. 37.
    1.  Il comma 4 dell'Art. 14 della legge provinciale 5 marzo 2001,
n. 7, e successive modifiche, e' cosi' sostituito:
    «4.  Allo  scopo  di  migliorare  la  qualita'  ed efficienza dei
servizi sanitari le aziende sanitarie istituiscono i dipartimenti che
costituiscono  il  modello  ordinario  di  gestione  operativa  delle
aziende  sanitarie  e  la cui struttura organizzativa e' disciplinata
nel  piano  sanitario  provinciale. Nell'azienda sanitaria di Bolzano
viene istituito un dipartimento interaziendale di prevenzione.».