Art. 37. 1. Il comma 4 dell'Art. 14 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: «4. Allo scopo di migliorare la qualita' ed efficienza dei servizi sanitari le aziende sanitarie istituiscono i dipartimenti che costituiscono il modello ordinario di gestione operativa delle aziende sanitarie e la cui struttura organizzativa e' disciplinata nel piano sanitario provinciale. Nell'azienda sanitaria di Bolzano viene istituito un dipartimento interaziendale di prevenzione.».