Art. 38.
    1.  Il comma 5 dell'Art. 17 della legge provinciale 5 marzo 2001,
n. 7, e successive modifiche, e' cosi sostituito:
    «5.   Ad  ogni  presidio  ospedaliero  e'  preposto  altresi'  un
direttore medico. Questi e' responsabile delle funzioni igienistiche,
medico-legali, organizzative, gestionali, di sviluppo della qualita',
con particolare riferimento al coordinamento delle unita' operative e
delle strutture dipartimentali sanitarie.».
    2.  Il comma 6 dell'Art. 17 della legge provinciale 5 marzo 2001,
n. 7, e successive modifiche, e' cosi sostituito:
    «6.  Il direttore medico opera conformemente agli indirizzi posti
dal direttore sanitario.».