Art. 38. 1. Il comma 5 dell'Art. 17 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, e' cosi sostituito: «5. Ad ogni presidio ospedaliero e' preposto altresi' un direttore medico. Questi e' responsabile delle funzioni igienistiche, medico-legali, organizzative, gestionali, di sviluppo della qualita', con particolare riferimento al coordinamento delle unita' operative e delle strutture dipartimentali sanitarie.». 2. Il comma 6 dell'Art. 17 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, e' cosi sostituito: «6. Il direttore medico opera conformemente agli indirizzi posti dal direttore sanitario.».