Art. 39.
    1.  L'Art.  21  della  legge  provinciale  5 marzo  2001, n. 7, e
successive modifiche, e' cosi' sostituito:
    «Art.  21  (Dipartimento  interaziendale  di  prevenzione).  - 1.
Presso  l'azienda  sanitaria  di Bolzano e' istituito il dipartimento
interaziendale  di  prevenzione.  Esso promuove e coordina, a livello
interaziendale, le attivita' di medicina preventiva di cui alle leggi
provinciali 13 gennaio 1992, n. 1, 12 gennaio 1983, n. 3 e 20 gennaio
1984, n. 2, attribuite rispettivamente ai servizi di igiene e sanita'
pubblica,   al   servizio  interaziendale  di  medicina  dello  sport
dell'azienda sanitaria di Bolzano, ai servizi di medicina dello sport
delle    altre    aziende    sanitarie,   al   servizio   veterinario
interaziendale,  al  servizio interaziendale di medicina del lavoro e
al  servizio  pneumologico  interaziendale  dell'azienda sanitaria di
Bolzano.  Il  dipartimento  si  avvale  per  le  proprie indagini del
laboratorio  di biochimica clinica, del laboratorio interaziendale di
microbiologia  e  virologia, dei laboratori della sezione diagnostica
dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, nonche' dei
laboratori di immunoematologia, di medicina nucleare e di ematologia,
per  quanto  di  competenza.  Le indagini preventive di primo livello
sono eseguite nei laboratori delle aziende sanitarie territorialmente
competenti.
    2.  Nel  rispetto  dell'autonomia  tecnico-funzionale dei singoli
servizi   che   lo  compongono,  il  dipartimento  interaziendale  di
prevenzione:
      a) elabora indirizzi e protocolli operativi per le attivita' di
vigilanza;
      b) mantiene  rapporti  di  collaborazione  con  la ripartizione
provinciale    sanita'   ed   in   particolare   con   l'osservatorio
epidemiologico   provinciale,   in   modo  tale  che  l'attivita'  di
prevenzione  tenga  conto  delle risultanze epidemiologiche e segnala
agli  stessi  gli ambiti in cui accentrare l'operato sulla base delle
risultanze della propria attivita' di vigilanza;
      c) collabora  strettamente,  anche  attraverso  la fornitura di
pareri e consulenze, con la ripartizione provinciale sanita' e con la
ripartizione  provinciale  servizio sociale, su tematiche preventive,
avvalendosi  anche  dei  dati forniti dall'Agenzia provinciale per la
protezione dell'ambiente e la tutela del lavoro.
    3.  Al  dipartimento interaziendale di prevenzione e' preposto un
comitato  nominato  dalla commissione composta dai direttori generali
delle aziende sanitarie di cui all'Art. 14, comma 9, con le modalita'
stabilite  dal piano sanitario provinciale. Il comitato e' integrato,
qualora  vengano  trattati  argomenti  riguardanti l'ambiente, con un
rappresentante    dell'agenzia    provinciale   per   la   protezione
dell'ambiente e la tutela del lavoro, con diritto di voto.
    4.  La commissione dei direttori generali delle aziende sanitarie
di  cui  all'Art.  14, comma 9, nomina il direttore del comitato e il
suo  sostituto,  scegliendoli  tra i direttori delle unita' operative
afferenti   al   dipartimento,   sentito  il  comitato  e  la  giunta
provinciale.    Il    direttore    del   dipartimento   mantiene   la
responsabilita' dell'unita' operativa cui e' preposto.
    5.  In  conformita'  al piano sanitario provinciale ed alle linee
guida provinciali, nella deliberazione istitutiva del dipartimento di
prevenzione sono indicati:
      a) gli obiettivi e le attivita' attribuite al dipartimento;
      b) le   funzioni   del  comitato  di  dipartimento  e  del  suo
segretario;
      c) le  funzioni  del  direttore  del  dipartimento  e la durata
dell'incarico;
      d) la composizione del comitato di dipartimento;
      e)  le  modalita'  di convocazione e di gestione delle riunioni
del comitato di dipartimento.
    6.  Le  funzioni  di segretario del comitato di dipartimento sono
svolte  da un funzionario amministrativo in servizio presso una delle
aziende sanitarie.
    7.  La  necessaria  interdisciplinarieta'  tecnico-sanitaria e la
collaborazione  fra  il  dipartimento interaziendale di prevenzione e
l'agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e la tutela del
lavoro  sono  assicurati  mediante  l'elaborazione  di  programmi  di
interventi    comuni    e   la   pianificazione   delle   prestazioni
tecnico-strumentali, secondo le modalita' di attuazione stabilite con
regolamento di esecuzione.».