Art. 39. 1. L'Art. 21 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: «Art. 21 (Dipartimento interaziendale di prevenzione). - 1. Presso l'azienda sanitaria di Bolzano e' istituito il dipartimento interaziendale di prevenzione. Esso promuove e coordina, a livello interaziendale, le attivita' di medicina preventiva di cui alle leggi provinciali 13 gennaio 1992, n. 1, 12 gennaio 1983, n. 3 e 20 gennaio 1984, n. 2, attribuite rispettivamente ai servizi di igiene e sanita' pubblica, al servizio interaziendale di medicina dello sport dell'azienda sanitaria di Bolzano, ai servizi di medicina dello sport delle altre aziende sanitarie, al servizio veterinario interaziendale, al servizio interaziendale di medicina del lavoro e al servizio pneumologico interaziendale dell'azienda sanitaria di Bolzano. Il dipartimento si avvale per le proprie indagini del laboratorio di biochimica clinica, del laboratorio interaziendale di microbiologia e virologia, dei laboratori della sezione diagnostica dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, nonche' dei laboratori di immunoematologia, di medicina nucleare e di ematologia, per quanto di competenza. Le indagini preventive di primo livello sono eseguite nei laboratori delle aziende sanitarie territorialmente competenti. 2. Nel rispetto dell'autonomia tecnico-funzionale dei singoli servizi che lo compongono, il dipartimento interaziendale di prevenzione: a) elabora indirizzi e protocolli operativi per le attivita' di vigilanza; b) mantiene rapporti di collaborazione con la ripartizione provinciale sanita' ed in particolare con l'osservatorio epidemiologico provinciale, in modo tale che l'attivita' di prevenzione tenga conto delle risultanze epidemiologiche e segnala agli stessi gli ambiti in cui accentrare l'operato sulla base delle risultanze della propria attivita' di vigilanza; c) collabora strettamente, anche attraverso la fornitura di pareri e consulenze, con la ripartizione provinciale sanita' e con la ripartizione provinciale servizio sociale, su tematiche preventive, avvalendosi anche dei dati forniti dall'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e la tutela del lavoro. 3. Al dipartimento interaziendale di prevenzione e' preposto un comitato nominato dalla commissione composta dai direttori generali delle aziende sanitarie di cui all'Art. 14, comma 9, con le modalita' stabilite dal piano sanitario provinciale. Il comitato e' integrato, qualora vengano trattati argomenti riguardanti l'ambiente, con un rappresentante dell'agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e la tutela del lavoro, con diritto di voto. 4. La commissione dei direttori generali delle aziende sanitarie di cui all'Art. 14, comma 9, nomina il direttore del comitato e il suo sostituto, scegliendoli tra i direttori delle unita' operative afferenti al dipartimento, sentito il comitato e la giunta provinciale. Il direttore del dipartimento mantiene la responsabilita' dell'unita' operativa cui e' preposto. 5. In conformita' al piano sanitario provinciale ed alle linee guida provinciali, nella deliberazione istitutiva del dipartimento di prevenzione sono indicati: a) gli obiettivi e le attivita' attribuite al dipartimento; b) le funzioni del comitato di dipartimento e del suo segretario; c) le funzioni del direttore del dipartimento e la durata dell'incarico; d) la composizione del comitato di dipartimento; e) le modalita' di convocazione e di gestione delle riunioni del comitato di dipartimento. 6. Le funzioni di segretario del comitato di dipartimento sono svolte da un funzionario amministrativo in servizio presso una delle aziende sanitarie. 7. La necessaria interdisciplinarieta' tecnico-sanitaria e la collaborazione fra il dipartimento interaziendale di prevenzione e l'agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e la tutela del lavoro sono assicurati mediante l'elaborazione di programmi di interventi comuni e la pianificazione delle prestazioni tecnico-strumentali, secondo le modalita' di attuazione stabilite con regolamento di esecuzione.».