Art. 4. Contributi, assegni di studio e sostegni finanziari 1. La giunta provinciale, allo scopo di promuovere la formazione di base, specialistica e continua in ambito sanitario, puo': a) concedere contributi finanziari ad enti ed istituzioni pubbliche e private, accreditati ai sensi dell'Art. 49 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, per l'esecuzione di corsi di formazione di base, specialistica e continua; b) concedere assegni di studio a coloro che frequentano scuole o corsi di formazione di base, specialistica e continua; c) prevedere sostegni finanziari a favore di coloro che svolgono periodi di tirocinio ai sensi della lettera b). 2. La giunta provinciale puo' inoltre concedere finanziamenti per la realizzazione di elaborati scientifici riguardanti temi sanitari, tenuto conto di quanto disposto dall'Art. 41 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7.