Art. 4.
         Contributi, assegni di studio e sostegni finanziari
    1.  La giunta provinciale, allo scopo di promuovere la formazione
di base, specialistica e continua in ambito sanitario, puo':
      a) concedere  contributi  finanziari  ad  enti  ed  istituzioni
pubbliche  e  private,  accreditati ai sensi dell'Art. 49 della legge
provinciale  5 marzo  2001,  n.  7,  per  l'esecuzione  di  corsi  di
formazione di base, specialistica e continua;
      b) concedere  assegni di studio a coloro che frequentano scuole
o corsi di formazione di base, specialistica e continua;
      c) prevedere   sostegni  finanziari  a  favore  di  coloro  che
svolgono periodi di tirocinio ai sensi della lettera b).
    2. La giunta provinciale puo' inoltre concedere finanziamenti per
la  realizzazione di elaborati scientifici riguardanti temi sanitari,
tenuto  conto di quanto disposto dall'Art. 41 della legge provinciale
5 marzo 2001, n. 7.