Art. 40. 1. L'Art. 32 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: «Art. 32 (Assistenza sanitaria). - 1. Il servizio sanitario provinciale garantisce, a tutti gli aventi diritto, i livelli uniformi di assistenza sanitaria fissati a livello nazionale. Il servizio sanitario provinciale puo' integrare i citati livelli di assistenza con altre prestazioni.». 2. Il comma 1 dell'Art. 35 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, e' cosi sostituito: «1. Nello stabilire la partecipazione alla spesa sanitaria, come anche l'esenzione dal pagamento del ticket, la provincia autonoma di Bolzano si attiene ai principi contenuti nella normativa nazionale vigente in materia. La giunta provinciale introduce, per le prestazioni eccedenti i livelli uniformi di assistenza sanitaria fissati dalla normativa nazionale, di cui all'Art. 32, una partecipazione al costo basata sulla valutazione del reddito e del patrimonio dell'assistito e del suo nucleo familiare. Con regolamento di esecuzione vengono individuati i criteri per la valutazione della situazione economica e patrimoniale, tenendo conto anche delle disposizioni di cui agli articoli 7 e 7-bis della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, recante "Riordino dei servizi sociali in provincia di Bolzano", e successive modifiche.».