Art. 40.
    1.  L'Art.  32  della  legge  provinciale  5 marzo  2001, n. 7, e
successive modifiche, e' cosi' sostituito:
    «Art.  32  (Assistenza  sanitaria).  -  1.  Il servizio sanitario
provinciale  garantisce,  a  tutti  gli  aventi  diritto,  i  livelli
uniformi  di  assistenza  sanitaria  fissati  a livello nazionale. Il
servizio  sanitario  provinciale  puo'  integrare i citati livelli di
assistenza con altre prestazioni.».
    2.  Il comma 1 dell'Art. 35 della legge provinciale 5 marzo 2001,
n. 7, e successive modifiche, e' cosi sostituito:
    «1.  Nello stabilire la partecipazione alla spesa sanitaria, come
anche  l'esenzione dal pagamento del ticket, la provincia autonoma di
Bolzano  si  attiene  ai principi contenuti nella normativa nazionale
vigente   in   materia.  La  giunta  provinciale  introduce,  per  le
prestazioni  eccedenti  i  livelli  uniformi  di assistenza sanitaria
fissati   dalla   normativa   nazionale,  di  cui  all'Art.  32,  una
partecipazione  al  costo  basata sulla valutazione del reddito e del
patrimonio dell'assistito e del suo nucleo familiare. Con regolamento
di  esecuzione vengono individuati i criteri per la valutazione della
situazione  economica  e  patrimoniale,  tenendo  conto  anche  delle
disposizioni  di  cui agli articoli 7 e 7-bis della legge provinciale
30 aprile  1991,  n.  13,  recante  "Riordino  dei servizi sociali in
provincia di Bolzano", e successive modifiche.».