Art. 41.
    1.  Il comma 2 dell'Art. 37 della legge provinciale 5 marzo 2001,
n. 7, e successive modifiche, e' cosi sostituito:
    «2.  Per  l'erogazione  delle  prestazioni  di  cui al comma 1 le
aziende  sanitarie  si avvalgono dei propri presidi, nonche' di altre
istituzioni   sanitarie   accreditate  e  dei  liberi  professionisti
accreditati,  con  i  quali  l'azienda sanitaria ha stipulato accordi
contrattuali.  A  tali  soggetti  le aziende sanitarie, sulla base di
appositi   rapporti  fondati  sull'accreditamento,  corrispondono  un
importo   predeterminato   a   fronte   della   prestazione  resa  ed
eventualmente  un  compenso orario. I1compenso dei medici di medicina
generale  e  dei  pediatri  di  libera  scelta  e'  stabilito in sede
contrattuale.  Per le prestazioni oggetto degli accordi contrattuali,
i  medici  di  medicina  generale  e i pediatri di libera scelta sono
assoggettati al regime di accreditamento.».