Art. 41. 1. Il comma 2 dell'Art. 37 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, e' cosi sostituito: «2. Per l'erogazione delle prestazioni di cui al comma 1 le aziende sanitarie si avvalgono dei propri presidi, nonche' di altre istituzioni sanitarie accreditate e dei liberi professionisti accreditati, con i quali l'azienda sanitaria ha stipulato accordi contrattuali. A tali soggetti le aziende sanitarie, sulla base di appositi rapporti fondati sull'accreditamento, corrispondono un importo predeterminato a fronte della prestazione resa ed eventualmente un compenso orario. I1compenso dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta e' stabilito in sede contrattuale. Per le prestazioni oggetto degli accordi contrattuali, i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta sono assoggettati al regime di accreditamento.».