Art. 42.
    1. La lettera c) del comma 1 dell'Art. 38 della legge provinciale
5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, e' cosi' sostituita:
      «c)  siano  fissate le modalita' di presentazione delle ricette
ed i tempi di pagamento, nonche' le modalita' di collaborazione delle
farmacie.».