Art. 42. 1. La lettera c) del comma 1 dell'Art. 38 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, e' cosi' sostituita: «c) siano fissate le modalita' di presentazione delle ricette ed i tempi di pagamento, nonche' le modalita' di collaborazione delle farmacie.».