Art. 43. 1. Dopo l'Art. 40 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, e' inserito il seguente articolo: «Art. 40-bis (Autorizzazioni all'esercizio di attivita' nel campo della procreazione medicalmente assistita). - 1. In attesa di una specifica disciplina in materia di procreazione medicalmente assistita a livello nazionale e comunitario, la provincia autonoma di Bolzano, sentito il comitato etico provinciale di cui all'Art. 44, puo' autorizzare le strutture pubbliche e private all'esercizio delle sopracitate attivita'. 2. Si applicano le disposizioni del comma 2 dell'Art. 39 e dell'Art. 40, in quanto applicabili.».