Art. 43.
    1.  Dopo  l'Art. 40 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e
successive modifiche, e' inserito il seguente articolo:
    «Art. 40-bis (Autorizzazioni all'esercizio di attivita' nel campo
della  procreazione  medicalmente  assistita).  - 1. In attesa di una
specifica   disciplina   in   materia  di  procreazione  medicalmente
assistita a livello nazionale e comunitario, la provincia autonoma di
Bolzano,  sentito  il  comitato etico provinciale di cui all'Art. 44,
puo' autorizzare le strutture pubbliche e private all'esercizio delle
sopracitate attivita'.
    2.  Si  applicano  le  disposizioni  del  comma  2 dell'Art. 39 e
dell'Art. 40, in quanto applicabili.».