Art. 44.
    1.  Dopo  il comma 6 dell'Art. 44 della legge provinciale 5 marzo
2001,  n. 7, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti commi 7
e 8:
    «7.  Al  presidente  ed  al  vice-presidente  del  comitato etico
provinciale   spetta  un'indennita'  di  funzione.  Il  compenso  per
l'attivita'  dei membri del comitato etico provinciale e' corrisposto
attraverso   gettoni  di  presenza,  L'ammontare  dell'indennita'  di
funzione  e  dei  gettoni  di  presenza  e'  determinato dalla giunta
provinciale.
    8.  Il  comitato  etico provinciale predispone, nell'ambito delle
risorse  finanziarie  annualmente  previste  per la sua attivita', un
programma di lavoro che viene approvato dalla giunta provinciale.».
    2.  Dopo  la  lettera  k)  del  comma  5 dell'Art. 44 della legge
provinciale  5 marzo  2001, n. 7, e successive modifiche, e' aggiunta
la seguente lettera:
    «l)  un rappresentante dell'ordine dei medici e degli odontoiatri
della provincia di Bolzano.».