Art. 44. 1. Dopo il comma 6 dell'Art. 44 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti commi 7 e 8: «7. Al presidente ed al vice-presidente del comitato etico provinciale spetta un'indennita' di funzione. Il compenso per l'attivita' dei membri del comitato etico provinciale e' corrisposto attraverso gettoni di presenza, L'ammontare dell'indennita' di funzione e dei gettoni di presenza e' determinato dalla giunta provinciale. 8. Il comitato etico provinciale predispone, nell'ambito delle risorse finanziarie annualmente previste per la sua attivita', un programma di lavoro che viene approvato dalla giunta provinciale.». 2. Dopo la lettera k) del comma 5 dell'Art. 44 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, e' aggiunta la seguente lettera: «l) un rappresentante dell'ordine dei medici e degli odontoiatri della provincia di Bolzano.».