Art. 45. 1. Il comma 1 dell'Art. 46 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: «1. La dirigenza sanitaria e' collocata in unico ruolo, distinto per profili professionali; ed in unico livello, articolato in relazione alle diverse responsabilita' professionali e gestionali.». 2. Il comma 2 dell'Art. 46 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, e' cosi sostituito: «2. L'attivita' dei dirigenti sanitari e' caratterizzata, nello svolgimento delle proprie mansioni e funzioni, dall'autonomia tecnicoprofessionale i cui ambiti di esercizio, attraverso obiettivi momenti di valutazione e verifica del diretto superiore, sono progressivamente ampliati. Il dirigente, in relazione all'attivita' svolta, ai programmi concordati da realizzare ed alle specifiche funzioni allo stesso attribuite e' responsabile del risultato.» 3. Il comma 3 dell'Art. 46 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: «3. All'atto della prima assunzione, al dirigente sanitario sono affidati compiti professionali con precisi ambiti di autonomia, da esercitare nel rispetto degli indirizzi del dirigente responsabile della struttura. Al dirigente con cinque anni di attivita' possono essere attribuiti incarichi di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, studio e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo, nonche' incarichi di responsabile di strutture semplici.» 4. Il comma 4 dell'Art. 46 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: «4. Il dirigente e' sottoposto a valutazione annuale dal diretto superiore; quello con incarico di responsabile o di direttore e' sottoposto a valutazione anche al termine dell'incarico dal nucleo di valutazione. Alla fine di ogni anno solare viene portata a conoscenza del superiore gerarchicamente preposto una relazione scritta in ordine agli obiettivi concordati all'inizio dell'anno. Questi puo' contestare in qualsiasi momento l'insoddisfacente espletamento dei compiti affidati nonche' il mancato raggiungimento degli obiettivi. In caso di valutazione negativa, l'interessato puo' presentare le proprie controdeduzioni al nucleo di valutazione, che emette un parere in merito. Il direttore generale, sentito il direttore sanitario, ove confermi la valutazione negativa, revoca la nomina del responsabile o del direttore.»