Art. 45.
    1.  Il comma 1 dell'Art. 46 della legge provinciale 5 marzo 2001,
n. 7, e successive modifiche, e' cosi' sostituito:
    «1.  La dirigenza sanitaria e' collocata in unico ruolo, distinto
per  profili  professionali;  ed  in  unico  livello,  articolato  in
relazione alle diverse responsabilita' professionali e gestionali.».
    2.  Il comma 2 dell'Art. 46 della legge provinciale 5 marzo 2001,
n. 7, e successive modifiche, e' cosi sostituito:
    «2.  L'attivita'  dei dirigenti sanitari e' caratterizzata, nello
svolgimento   delle   proprie  mansioni  e  funzioni,  dall'autonomia
tecnicoprofessionale  i cui ambiti di esercizio, attraverso obiettivi
momenti  di  valutazione  e  verifica  del  diretto  superiore,  sono
progressivamente  ampliati.  Il dirigente, in relazione all'attivita'
svolta,  ai  programmi  concordati  da  realizzare ed alle specifiche
funzioni allo stesso attribuite e' responsabile del risultato.»
    3.  Il comma 3 dell'Art. 46 della legge provinciale 5 marzo 2001,
n. 7, e successive modifiche, e' cosi' sostituito:
    «3.  All'atto della prima assunzione, al dirigente sanitario sono
affidati  compiti  professionali  con precisi ambiti di autonomia, da
esercitare  nel  rispetto  degli indirizzi del dirigente responsabile
della  struttura.  Al  dirigente con cinque anni di attivita' possono
essere  attribuiti  incarichi  di  natura professionale anche di alta
specializzazione,  di  consulenza,  studio  e  ricerca, ispettivi, di
verifica  e  di  controllo,  nonche'  incarichi  di  responsabile  di
strutture semplici.»
    4.  Il comma 4 dell'Art. 46 della legge provinciale 5 marzo 2001,
n. 7, e successive modifiche, e' cosi' sostituito:
    «4.  Il dirigente e' sottoposto a valutazione annuale dal diretto
superiore;  quello  con  incarico  di  responsabile o di direttore e'
sottoposto a valutazione anche al termine dell'incarico dal nucleo di
valutazione. Alla fine di ogni anno solare viene portata a conoscenza
del  superiore  gerarchicamente  preposto  una  relazione  scritta in
ordine  agli  obiettivi  concordati all'inizio dell'anno. Questi puo'
contestare  in  qualsiasi  momento l'insoddisfacente espletamento dei
compiti  affidati  nonche' il mancato raggiungimento degli obiettivi.
In  caso  di  valutazione  negativa, l'interessato puo' presentare le
proprie  controdeduzioni  al  nucleo  di  valutazione,  che emette un
parere  in  merito.  Il  direttore  generale,  sentito  il  direttore
sanitario, ove confermi la valutazione negativa, revoca la nomina del
responsabile o del direttore.»