Art. 46.
    1.  Il comma 1 dell'Art. 47 della legge provinciale 5 marzo 2001,
n. 7, e successive modifiche, e' cosi sostituito:
    «1.  L'atto  aziendale  di  cui al comma 1 dell'Art. 5 disciplina
l'attribuzione  al  direttore amministrativo, al direttore sanitario,
nonche'  ai direttori di presidio, di distretto, di dipartimento e ai
dirigenti  responsabili  di  struttura,  dei compiti per l'attuazione
degli  obiettivi  definiti  nel piano aziendale e nel piano sanitario
provinciale,  comprese,  per  i direttori, le decisioni che impegnano
l'azienda verso l'esterno.»