Art. 46. 1. Il comma 1 dell'Art. 47 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, e' cosi sostituito: «1. L'atto aziendale di cui al comma 1 dell'Art. 5 disciplina l'attribuzione al direttore amministrativo, al direttore sanitario, nonche' ai direttori di presidio, di distretto, di dipartimento e ai dirigenti responsabili di struttura, dei compiti per l'attuazione degli obiettivi definiti nel piano aziendale e nel piano sanitario provinciale, comprese, per i direttori, le decisioni che impegnano l'azienda verso l'esterno.»