Art. 48.
    1.  Dopo  il comma 5 dell'Art. 49 della legge provinciale 5 marzo
2001, n. 7, e successive modifiche, e' aggiunto il seguente comma:
    «6.  La  giunta  provinciale puo' delegare il riconoscimento e la
valutazione  delle esperienze formative di cui al comma 3 agli ordini
e collegi professionali, secondo le modalita' fissate nel regolamento
di esecuzione.».