Art. 48. 1. Dopo il comma 5 dell'Art. 49 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, e' aggiunto il seguente comma: «6. La giunta provinciale puo' delegare il riconoscimento e la valutazione delle esperienze formative di cui al comma 3 agli ordini e collegi professionali, secondo le modalita' fissate nel regolamento di esecuzione.».