Art. 5.
         Requisiti per l'esercizio dell'attivita' di medico
                        in medicina generale
    1.  Per l'esercizio dell'attivita' di medico chirurgo di medicina
generale   e'  necessario  il  possesso  del  diploma  di  formazione
specifica  in  medicina  generale,  ferma restando la validita' degli
attestati  gia'  rilasciati ai sensi del decreto del presidente della
giunta  provinciale 20 ottobre 1986, n. 20, e della legge provinciale
26 agosto 1993, n. 14.