Art. 5. Requisiti per l'esercizio dell'attivita' di medico in medicina generale 1. Per l'esercizio dell'attivita' di medico chirurgo di medicina generale e' necessario il possesso del diploma di formazione specifica in medicina generale, ferma restando la validita' degli attestati gia' rilasciati ai sensi del decreto del presidente della giunta provinciale 20 ottobre 1986, n. 20, e della legge provinciale 26 agosto 1993, n. 14.