Art. 51. Modifica della legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77, e successive modifiche, recante «Provvedimenti in favore dell'assistenza agli anziani». 1. Il comma 1 dell'Art. 13 della legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: «1. Al fine di garantire un'ottimale assistenza medica agli ospiti, le case di riposo e centri di degenza stipulano una convenzione con l'azienda sanitaria territorialmente competente, con la quale viene nominato il responsabile sanitario della struttura. La convenzione potra' altresi' prevedere che l'assistenza medica agli ospiti venga garantita da uno o piu' medici di medicina generale o da medici dipendenti dell'azienda sanitaria. Gli ospiti autosufficienti della casa di riposo hanno comunque la facolta' di ricorrere alle cure del proprio medico di medicina generale. Le modalita' di assistenza verranno stabilite con successivo regolamento di esecuzione.».