Art. 51.
      Modifica della legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77,
      e successive modifiche, recante «Provvedimenti in favore
                   dell'assistenza agli anziani».
    1.  Il  comma  1  dell'Art. 13 della legge provinciale 30 ottobre
1973, n. 77, e successive modifiche, e' cosi' sostituito:
    «1.  Al  fine  di  garantire  un'ottimale  assistenza medica agli
ospiti,  le  case  di  riposo  e  centri  di  degenza  stipulano  una
convenzione  con l'azienda sanitaria territorialmente competente, con
la quale viene nominato il responsabile sanitario della struttura. La
convenzione  potra'  altresi'  prevedere che l'assistenza medica agli
ospiti venga garantita da uno o piu' medici di medicina generale o da
medici  dipendenti dell'azienda sanitaria. Gli ospiti autosufficienti
della  casa  di  riposo  hanno comunque la facolta' di ricorrere alle
cure  del  proprio  medico  di  medicina  generale.  Le  modalita' di
assistenza   verranno   stabilite   con   successivo  regolamento  di
esecuzione.».