Art. 52.
       Modifica alla legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46,
     e successive modifiche, recante, «Provvedimenti concernenti
        gli invalidi civili, i ciechi civili e i sordomuti».
    1.  I  numeri  3)  e  4)  del  comma  1  dell'Art.  5 della legge
provinciale 21 agosto 1978, n. 46, e successive modifiche, sono cosi'
sostituiti:
    «3) pensione per ciechi civili assoluti:
      a) cecita' assoluta, intesa come mancanza totale della vista in
entrambi gli occhi,
      b) cecita'  assoluta:  coloro  che  hanno  la  mera  percezione
dell'ombra e della luce o del moto della mano in entrambi gli occhi o
nell'occhio migliore;
      c)   cecita'   assoluta:  coloro  il  cui  residuo  perimetrico
binoculare e' inferiore al 3 per cento;
    4) pensione per ciechi civili con residuo visivo:
      a) possesso  di  un  residuo  visivo  non  superiore  a 1/20 in
entrambi  gli  occhi  o  nell'occhio  migliore,  anche  con eventuale
correzione,
      b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare e' inferiore al
10 per cento,».