Art. 52. Modifica alla legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, e successive modifiche, recante, «Provvedimenti concernenti gli invalidi civili, i ciechi civili e i sordomuti». 1. I numeri 3) e 4) del comma 1 dell'Art. 5 della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, e successive modifiche, sono cosi' sostituiti: «3) pensione per ciechi civili assoluti: a) cecita' assoluta, intesa come mancanza totale della vista in entrambi gli occhi, b) cecita' assoluta: coloro che hanno la mera percezione dell'ombra e della luce o del moto della mano in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore; c) cecita' assoluta: coloro il cui residuo perimetrico binoculare e' inferiore al 3 per cento; 4) pensione per ciechi civili con residuo visivo: a) possesso di un residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione, b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare e' inferiore al 10 per cento,».