Art. 53. Modifica alla legge provinciale 21 giugno 1983, n. 18, e successive modifiche, recante «Autorizzazione alle Unita' Sanitarie Locali a stipulare, in casi di emergenza, convenzioni con altri istituti di ricovero per la messa a disposizione di sanitari». 1. Nel comma 1-bis dell'Art. 1 della legge provinciale 21 giugno 1983, n. 18, e successive modifiche, le parole: «per la durata massima di sei mesi», sono sostituite con le parole: «per la durata massima di un anno, rinnovabili».