Art. 53.
Modifica  alla  legge provinciale 21 giugno 1983, n. 18, e successive
modifiche,  recante  «Autorizzazione  alle  Unita' Sanitarie Locali a
stipulare,  in  casi  di emergenza, convenzioni con altri istituti di
         ricovero per la messa a disposizione di sanitari».
    1.  Nel comma 1-bis dell'Art. 1 della legge provinciale 21 giugno
1983,  n.  18,  e  successive  modifiche,  le  parole: «per la durata
massima  di  sei mesi», sono sostituite con le parole: «per la durata
massima di un anno, rinnovabili».