Art. 54.
Modifica  alla  legge provinciale 28 giugno 1983, n. 19, e successive
modifiche,  recante  «Disposizioni  per  l'attuazione del decreto del
Presidente  della  Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in materia di
procedure  concorsuali  e  di  disciplina  del rapporto d'impiego del
              personale delle Unita' sanitarie locali».
    1. Il comma 4 dell'Art. 2 della legge provinciale 28 giugno 1983,
n. 19, e successive modifiche, e' cosi sostituito:
    «4.  Qualora  un  singolo  posto  riservato  ad  uno  dei  gruppi
linguistici  non  possa essere conferito ad un candidato appartenente
al  gruppo  linguistico  riservatario,  lo stesso e' attribuito ad un
candidato  idoneo  appartenente  ad  un  altro gruppo linguistico nel
rispetto del numero massimo dei posti spettanti a ciascun gruppo. Per
urgenti ed improrogabili esigenze di servizio, i posti possono essere
assegnati  a candidati idonei anche in deroga alle disposizioni sulla
proporzionale   etnica   e   previa   autorizzazione   della   giunta
provinciale,   nel   rispetto   della   graduatoria  nelle  procedure
concorsuali,  fatto  salvo  il  successivo conguaglio nell'ambito dei
posti presi in considerazione ai fini del calcolo della proporzionale
etnica.»