Art. 54. Modifica alla legge provinciale 28 giugno 1983, n. 19, e successive modifiche, recante «Disposizioni per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in materia di procedure concorsuali e di disciplina del rapporto d'impiego del personale delle Unita' sanitarie locali». 1. Il comma 4 dell'Art. 2 della legge provinciale 28 giugno 1983, n. 19, e successive modifiche, e' cosi sostituito: «4. Qualora un singolo posto riservato ad uno dei gruppi linguistici non possa essere conferito ad un candidato appartenente al gruppo linguistico riservatario, lo stesso e' attribuito ad un candidato idoneo appartenente ad un altro gruppo linguistico nel rispetto del numero massimo dei posti spettanti a ciascun gruppo. Per urgenti ed improrogabili esigenze di servizio, i posti possono essere assegnati a candidati idonei anche in deroga alle disposizioni sulla proporzionale etnica e previa autorizzazione della giunta provinciale, nel rispetto della graduatoria nelle procedure concorsuali, fatto salvo il successivo conguaglio nell'ambito dei posti presi in considerazione ai fini del calcolo della proporzionale etnica.»