Art. 55.
       Modifiche alla legge provinciale 11 maggio 1988, n. 16,
       e successive modifiche, recante «Provvedimenti relativi
                   all'assistenza odontoiatrica».
    1.  L'art.  1  della  legge  provinciale 11 maggio 1988, n. 16, e
successive modifiche, e' cosi' sostituito:
    «Art. 1 (Assistenza indiretta). - 1. Quando l'assistenza curativa
odontoiatrica   in   forma  diretta  o  mediante  medici  specialisti
convenzionati  non  sia  sufficiente  a  soddisfare  le richieste, la
giunta  provinciale  su  motivata  richiesta  delle  unita' sanitarie
locali,   autorizza   l'erogazione   delle  prestazioni  curative  in
odontoiatria  in  forma indiretta da erogarsi con le modalita' di cui
all'Art. 34 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7.
    2. La giunta provinciale puo' stabilire per determinate categorie
di persone un ulteriore importo da rimborsare.»
    2.  L'Art.  2  della  legge  provinciale 11 maggio 1988, n. 16, e
successive modifiche, e' cosi' sostituito:
    «Art.   2  (Assistenza  indiretta  protesica)  -  1.  Le  persone
residenti  in  provincia  di  Bolzano  iscritte al servizio sanitario
provinciale,  il cui reddito familiare e' inferiore al limite massimo
fissato  annualmente  dalla  giunta  provinciale, hanno diritto ad un
rimborso   delle   spese   per  prestazioni  protesiche  dentarie  e,
limitatamente   alle  persone  di  eta'  inferiore  a  18  anni,  per
apparecchi  per  ortodonzia.  Per  la  determinazione di tale reddito
familiare  si  applicano  le  disposizioni  in  materia di assistenza
scolastica  di  cui  all'Art.  2,  comma  3,  della legge provinciale
31 agosto 1974, n. 7, e successive modifiche.
    2.  La giunta provinciale stabilisce la misura del concorso della
provincia nella spesa sostenuta e documentata da parte dell'assistito
per  singole  prestazioni  e puo' anche prevedere che la stessa venga
commisurata a diversi scaglioni di reddito entro il limite massimo di
cui  al  comma  1. Alla documentazione necessaria per la liquidazione
del  concorso  nelle  spese  deve  essere  allegata la documentazione
richiesta  per  la  determinazione  del reddito familiare dalla legge
provinciale di cui al comma 1.
    3.  Le  unita'  sanitarie locali effettuano controlli sistematici
sulle prestazioni oggetto del rimborso.
    4.  Per  quanto non disciplinato dal presente articolo valgono le
disposizioni generali sull'assistenza specialistica indiretta.»