Art. 55. Modifiche alla legge provinciale 11 maggio 1988, n. 16, e successive modifiche, recante «Provvedimenti relativi all'assistenza odontoiatrica». 1. L'art. 1 della legge provinciale 11 maggio 1988, n. 16, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: «Art. 1 (Assistenza indiretta). - 1. Quando l'assistenza curativa odontoiatrica in forma diretta o mediante medici specialisti convenzionati non sia sufficiente a soddisfare le richieste, la giunta provinciale su motivata richiesta delle unita' sanitarie locali, autorizza l'erogazione delle prestazioni curative in odontoiatria in forma indiretta da erogarsi con le modalita' di cui all'Art. 34 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7. 2. La giunta provinciale puo' stabilire per determinate categorie di persone un ulteriore importo da rimborsare.» 2. L'Art. 2 della legge provinciale 11 maggio 1988, n. 16, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: «Art. 2 (Assistenza indiretta protesica) - 1. Le persone residenti in provincia di Bolzano iscritte al servizio sanitario provinciale, il cui reddito familiare e' inferiore al limite massimo fissato annualmente dalla giunta provinciale, hanno diritto ad un rimborso delle spese per prestazioni protesiche dentarie e, limitatamente alle persone di eta' inferiore a 18 anni, per apparecchi per ortodonzia. Per la determinazione di tale reddito familiare si applicano le disposizioni in materia di assistenza scolastica di cui all'Art. 2, comma 3, della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, e successive modifiche. 2. La giunta provinciale stabilisce la misura del concorso della provincia nella spesa sostenuta e documentata da parte dell'assistito per singole prestazioni e puo' anche prevedere che la stessa venga commisurata a diversi scaglioni di reddito entro il limite massimo di cui al comma 1. Alla documentazione necessaria per la liquidazione del concorso nelle spese deve essere allegata la documentazione richiesta per la determinazione del reddito familiare dalla legge provinciale di cui al comma 1. 3. Le unita' sanitarie locali effettuano controlli sistematici sulle prestazioni oggetto del rimborso. 4. Per quanto non disciplinato dal presente articolo valgono le disposizioni generali sull'assistenza specialistica indiretta.»