Art. 56. Modifica alla legge provinciale 22 novembre 1988, n. 51, e successive modifiche, recante «Misure nel settore socio-sanitario» 1, Il comma 1 dell'Art. 2 della legge provinciale 22 novembre 1988, n. 51, e successive modifiche, e' cosi sostituito: «1. Ai medici igienisti distrettuali di cui all'Art. 13 della legge provinciale 13 gennaio 1992, n. 1, spetta un'indennita' mensile di funzione fissata annualmente dalla Giunta provinciale. Tale indennita' non puo' superare il 50 per cento dello stipendio base tabellare iniziale di medico dirigente sanitario.».