Art. 56.
Modifica alla legge provinciale 22 novembre 1988, n. 51, e successive
       modifiche, recante «Misure nel settore socio-sanitario»
    1,  Il  comma  1  dell'Art. 2 della legge provinciale 22 novembre
1988, n. 51, e successive modifiche, e' cosi sostituito:
    «1.  Ai  medici  igienisti  distrettuali di cui all'Art. 13 della
legge provinciale 13 gennaio 1992, n. 1, spetta un'indennita' mensile
di  funzione  fissata  annualmente  dalla  Giunta  provinciale.  Tale
indennita'  non  puo'  superare  il 50 per cento dello stipendio base
tabellare iniziale di medico dirigente sanitario.».