Art. 57. Modifica alla legge provinciale 13 gennaio 1992, n. 1, e successive modifiche, recante «Norme sull'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanita' pubblica e medicina legale». 1. Dopo il comma 2 dell'Art. 3 della legge provinciale 13 gennaio 1992, n, 1, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti commi 2-bis e 2-ter: «2-bis. L'assessore provinciale alla sanita', sentita la commissione di cui all'Art. 6, comma 7, rilascia i nulla osta di cui agli articoli 28 e 29 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modifiche. 2-ter. L'assessore provinciale alla sanita' esercita, altresi, le funzioni di cui ai commi 2 e 3 dell'Art. 30 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modifiche.». 2. Il comma 7 dell'Art. 6 della legge provinciale 13 gennaio 1992, n. 1, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: «7. Per l'espletamento delle attivita' previste dagli articoli 28 e 29 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e' istituita la commissione provinciale per la protezione sanitaria della popolazione contro i rischi da radiazioni ionizzanti, composta da: a) il direttore dell'ufficio provinciale igiene pubblica, con funzione di presidente; b) un responsabile del servizio di Igiene e sanita' pubblica in rappresentanza delle aziende sanitane della provincia; c) il responsabile del servizio multizonale di fisica sanitaria, in quanto laureato in fisica ed esperto qualificato ai sensi dell'Art. 78 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230; d) un medico del servizio multizonale di medicina del lavoro; e) un medico specializzato in radiologia; f) il comandante o un ispettore provinciale del servizio antincendio; g) il direttore del Laboratorio provinciale di chimica fisica; h) un rappresentante dell'ispettorato provinciale del lavoro.»