Art. 57.
Modifica  alla  legge provinciale 13 gennaio 1992, n. 1, e successive
modifiche, recante «Norme sull'esercizio delle funzioni in materia di
            igiene e sanita' pubblica e medicina legale».
    1. Dopo il comma 2 dell'Art. 3 della legge provinciale 13 gennaio
1992,  n,  1,  e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti commi
2-bis e 2-ter:
    «2-bis.   L'assessore   provinciale   alla  sanita',  sentita  la
commissione  di cui all'Art. 6, comma 7, rilascia i nulla osta di cui
agli  articoli 28 e 29 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230,
e successive modifiche.
    2-ter. L'assessore provinciale alla sanita' esercita, altresi, le
funzioni  di  cui ai commi 2 e 3 dell'Art. 30 del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 230, e successive modifiche.».
    2.  Il  comma  7  dell'Art.  6 della legge provinciale 13 gennaio
1992, n. 1, e successive modifiche, e' cosi' sostituito:
    «7. Per l'espletamento delle attivita' previste dagli articoli 28
e  29  del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e' istituita la
commissione provinciale per la protezione sanitaria della popolazione
contro i rischi da radiazioni ionizzanti, composta da:
      a) il  direttore  dell'ufficio provinciale igiene pubblica, con
funzione di presidente;
      b) un responsabile del servizio di Igiene e sanita' pubblica in
rappresentanza delle aziende sanitane della provincia;
      c) il   responsabile   del   servizio   multizonale  di  fisica
sanitaria,  in  quanto  laureato  in fisica ed esperto qualificato ai
sensi dell'Art. 78 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
      d) un medico del servizio multizonale di medicina del lavoro;
      e) un medico specializzato in radiologia;
      f) il  comandante  o  un  ispettore  provinciale  del  servizio
antincendio;
      g) il direttore del Laboratorio provinciale di chimica fisica;
      h) un rappresentante dell'ispettorato provinciale del lavoro.»