Art. 58.
Modifica  della legge provinciale 26 agosto 1993, n. 14, e successive
modifiche,  recante  «Formazione  specifica  in  medicina  generale e
specialistica  e applicazione di norme statali in materia di concorsi
            pubblici presso le unita' sanitarie locali».
    1. Dopo l'Art. 7 della legge provinciale 26 agosto 1993, n. 14, e
successive modifiche, e' inserito il seguente articolo:
    «Art.  7-bis  (Rapporto  convenzionale  con  i medici di medicina
generale  ed  i pediatri di base). - 1. La giunta provinciale stipula
con  le  organizzazioni  sindacali provinciali dei medici di medicina
generale  e  dei  pediatri  di  base  apposite  convenzioni di durata
triennale  per  la  disciplina  del  rapporto  per l'erogazione delle
prestazioni assistenziali nella provincia di Bolzano.
    2.   La  giunta  provinciale  e'  autorizzata  a  determinare  le
categorie  di  persone  residenti in provincia di Bolzano iscritte al
servizio  sanitario  provinciale  ammesse al rimborso, da parte delle
aziende   sanitarie  di  appartenenza,  delle  spese  per  le  visite
occasionali, nonche' a determinare la misura di tale rimborso.».
    2.  Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo hanno
effetto a partire dal 4 aprile 2001.