Art. 58. Modifica della legge provinciale 26 agosto 1993, n. 14, e successive modifiche, recante «Formazione specifica in medicina generale e specialistica e applicazione di norme statali in materia di concorsi pubblici presso le unita' sanitarie locali». 1. Dopo l'Art. 7 della legge provinciale 26 agosto 1993, n. 14, e successive modifiche, e' inserito il seguente articolo: «Art. 7-bis (Rapporto convenzionale con i medici di medicina generale ed i pediatri di base). - 1. La giunta provinciale stipula con le organizzazioni sindacali provinciali dei medici di medicina generale e dei pediatri di base apposite convenzioni di durata triennale per la disciplina del rapporto per l'erogazione delle prestazioni assistenziali nella provincia di Bolzano. 2. La giunta provinciale e' autorizzata a determinare le categorie di persone residenti in provincia di Bolzano iscritte al servizio sanitario provinciale ammesse al rimborso, da parte delle aziende sanitarie di appartenenza, delle spese per le visite occasionali, nonche' a determinare la misura di tale rimborso.». 2. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo hanno effetto a partire dal 4 aprile 2001.