Art. 59.
Modifica  della  legge provinciale 2 maggio 1995, n, 10, e successive
modifiche,  recante «Provvedimenti relativi al personale delle Unita'
                         sanitarie locali».
    1.  Il comma 5 dell'Art. 5 della legge provinciale 2 maggio 1995,
n. 10, e successive modifiche, e' cosi' sostituito:
    «5.  Qualora  siano decorsi piu' di tre anni dalla cessazione del
rapporto  di  servizio, il personale del ruolo sanitario riammesso in
servizio  deve  frequentare,  a far data dalla riammissione, il primo
corso  di  aggiornamento  a  tal  fine  organizzato.  Le modalita' di
attuazione di tale corso sono determinate dalla giunta provinciale in
base alla corrispondente determinazione del fabbisogno».