Art. 59. Modifica della legge provinciale 2 maggio 1995, n, 10, e successive modifiche, recante «Provvedimenti relativi al personale delle Unita' sanitarie locali». 1. Il comma 5 dell'Art. 5 della legge provinciale 2 maggio 1995, n. 10, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: «5. Qualora siano decorsi piu' di tre anni dalla cessazione del rapporto di servizio, il personale del ruolo sanitario riammesso in servizio deve frequentare, a far data dalla riammissione, il primo corso di aggiornamento a tal fine organizzato. Le modalita' di attuazione di tale corso sono determinate dalla giunta provinciale in base alla corrispondente determinazione del fabbisogno».