Art. 6.
  Requisiti per l'accesso alla formazione e durata della formazione
    1. Il diploma di cui all'Art. 5 si consegue a seguito di un corso
di formazione specifica in medicina generale della durata di tre anni
riservato   ai   laureati   in   medicina   e   chirurgia,  abilitati
all'esercizio professionale.
    2.  Al  fine  di  essere  ammessi,  i medici devono dimostrare di
essere  in  grado di seguire le lezioni sia in lingua italiana che in
lingua   tedesca   e   di  conoscere  pertanto  entrambe  le  lingue.
L'accertamento  delle  conoscenze  linguistiche  avviene  in  base al
regolamento di esecuzione alla presente legge.
    3. Il corso si conclude con il rilascio del diploma di formazione
in  medicina  generale da parte dell'assessore provinciale competente
in materia di sanita'.