Art. 60.
Modifica  alla  legge  provinciale 4 gennaio 2000, n, 1, e successive
modifiche,   recante,  «Riordinamento  della  struttura  dirigenziale
amministrativa,  tecnica e professionale delle aziende speciali uniti
                         sanitarie locali».
    1.  Il  comma  5  dell'Art.  16 della legge provinciale 4 gennaio
2000, n. 1, e successive modifiche, e' cosi' sostituito:
    «5.  La  composizione  del nucleo di valutazione si differenzia a
seconda  che  venga valutato il settore amministrativo o sanitario ed
e'  composto  da  tre  membri  tra  cui  un  rappresentante  nominato
dall'assessore  provinciale  alla  sanita',  un  rappresentante della
direzione generale dell'azienda sanitaria ed un esperto esterno.».
    2. Dopo il comma 5 dell'Art. 16 della legge provinciale 4 gennaio
2000,  n. 1, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti commi 6
e 7;
    «6.  A  prescindere  dalle  verifiche  effettuate  dal  nucleo di
valutazione,  l'assessore  provinciale  alla  sanita'  puo'  in  ogni
momento  disporre  l'effettuazione  di  ispezioni  e  verifiche nelle
aziende sanitarie.
    7.  I  criteri  generali  e  le modalita' per la valutazione sono
determinati dalla giunta provinciale.».