Art. 60. Modifica alla legge provinciale 4 gennaio 2000, n, 1, e successive modifiche, recante, «Riordinamento della struttura dirigenziale amministrativa, tecnica e professionale delle aziende speciali uniti sanitarie locali». 1. Il comma 5 dell'Art. 16 della legge provinciale 4 gennaio 2000, n. 1, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: «5. La composizione del nucleo di valutazione si differenzia a seconda che venga valutato il settore amministrativo o sanitario ed e' composto da tre membri tra cui un rappresentante nominato dall'assessore provinciale alla sanita', un rappresentante della direzione generale dell'azienda sanitaria ed un esperto esterno.». 2. Dopo il comma 5 dell'Art. 16 della legge provinciale 4 gennaio 2000, n. 1, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti commi 6 e 7; «6. A prescindere dalle verifiche effettuate dal nucleo di valutazione, l'assessore provinciale alla sanita' puo' in ogni momento disporre l'effettuazione di ispezioni e verifiche nelle aziende sanitarie. 7. I criteri generali e le modalita' per la valutazione sono determinati dalla giunta provinciale.».