Art. 62.
                      Disposizioni finanziarie
    1.  Alla spesa per gli interventi a carico dell'esercizio 2002 ai
sensi  delle disposizioni dell'Art. 4, comma 1, nonche' dei titoli II
e  III,  si  provvede per l'anno 2002 con le quote ancora disponibili
sui  capitoli  52223, 52274, 52275, 52276, 52277 e 52410 del bilancio
provinciale  2002,  ivi  incluse quelle per interventi ai sensi delle
disposizioni provinciali abrogate con l'Art. 61, comma 1, lettere a),
b)  e  c) e per gli esercizi successivi nei limiti degli stanziamenti
autorizzati per i medesimi interventi con legge finanziaria annuale.
    2.   Alla maggiore   spesa  derivante  dalle  disposizioni  degli
articoli  41  e  44,  comma  1-bis,  della presente legge, stimata in
12.000  euro  per  l'anno  in corso e in 35.000 euro all'anno per gli
anni  2003  e 2004, si fa fronte per l'esercizio finanziario in corso
con  le  attuali  disponibilita'  del  capitolo 52290 del bilancio di
previsione  2002  e  per  gli  anni  2003 e 2004 mediante utilizzo di
corrispondenti  quote  dello  stanziamento  previsto  alla sezione 5,
settore 5.2, lettera b.1) del bilancio per il triennio 2002-2004,
    3.  La  spesa  per  l'attuazione  delle  disposizioni di cui agli
articoli  4,  comma  2,  e  51  e'  autorizzata con legge finanziaria
annuale.
    La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarla e di farla
osservare come legge della Provincia.
      Bolzano, 15 novembre 2002
                             DURNWALDER