Art. 62. Disposizioni finanziarie 1. Alla spesa per gli interventi a carico dell'esercizio 2002 ai sensi delle disposizioni dell'Art. 4, comma 1, nonche' dei titoli II e III, si provvede per l'anno 2002 con le quote ancora disponibili sui capitoli 52223, 52274, 52275, 52276, 52277 e 52410 del bilancio provinciale 2002, ivi incluse quelle per interventi ai sensi delle disposizioni provinciali abrogate con l'Art. 61, comma 1, lettere a), b) e c) e per gli esercizi successivi nei limiti degli stanziamenti autorizzati per i medesimi interventi con legge finanziaria annuale. 2. Alla maggiore spesa derivante dalle disposizioni degli articoli 41 e 44, comma 1-bis, della presente legge, stimata in 12.000 euro per l'anno in corso e in 35.000 euro all'anno per gli anni 2003 e 2004, si fa fronte per l'esercizio finanziario in corso con le attuali disponibilita' del capitolo 52290 del bilancio di previsione 2002 e per gli anni 2003 e 2004 mediante utilizzo di corrispondenti quote dello stanziamento previsto alla sezione 5, settore 5.2, lettera b.1) del bilancio per il triennio 2002-2004, 3. La spesa per l'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 4, comma 2, e 51 e' autorizzata con legge finanziaria annuale. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia. Bolzano, 15 novembre 2002 DURNWALDER