Art. 8.
                     Divieto di altre attivita'
    1.  Per  la  durata  della  formazione a tempo pieno al medico e'
inibito  l'esercizio  dell'attivita'  libero  professionale  ed  ogni
rapporto convenzionale o precario con il servizio sanitario nazionale
e provinciale, ovvero con enti ed istituzioni pubbliche o private, ad
eccezione  della  sostituzione  a  tempo  determinato  di  medici  di
medicina  generale convenzionati con il servizio sanitario. Il medico
puo'  inoltre  venire  iscritto  negli  elenchi  della guardia medica
notturna  e  festiva e della guardia medica turistica, ma puo' venire
occupato  solo  in  caso  di  carente  disponibilita'  di medici gia'
iscritti nei predetti elenchi.