Art. 8. Divieto di altre attivita' 1. Per la durata della formazione a tempo pieno al medico e' inibito l'esercizio dell'attivita' libero professionale ed ogni rapporto convenzionale o precario con il servizio sanitario nazionale e provinciale, ovvero con enti ed istituzioni pubbliche o private, ad eccezione della sostituzione a tempo determinato di medici di medicina generale convenzionati con il servizio sanitario. Il medico puo' inoltre venire iscritto negli elenchi della guardia medica notturna e festiva e della guardia medica turistica, ma puo' venire occupato solo in caso di carente disponibilita' di medici gia' iscritti nei predetti elenchi.