Art. 10. Prevenzione delle malattie 1. Al fine di consentire un efficace monitoraggio delle malattie, glia aquicoltori e gli organi di vigilanza di cui all'Art. 16 della legge devono comunicare all'ufficio ogni moria di pesci ed ogni anomalia che faccia supporre la presenza di pericoli, di danneggiamenti o di malattie dei pesci. 2. L'acquicoltore deve dare attuazione ad ogni prescrizione emanata dall'ufficio o dal servizio veterinario provinciale inerente alla profilassi e alla lotta contro le malattie. 3. Per la prevenzione delle malattie dei pesci l'ufficio puo' disporre il prelievo di esemplari nelle acque sospette di contaminazione.