Art. 10.
                     Prevenzione delle malattie
    1. Al fine di consentire un efficace monitoraggio delle malattie,
glia  aquicoltori  e gli organi di vigilanza di cui all'Art. 16 della
legge  devono  comunicare  all'ufficio  ogni  moria  di pesci ed ogni
anomalia   che   faccia   supporre   la   presenza  di  pericoli,  di
danneggiamenti o di malattie dei pesci.
    2.  L'acquicoltore  deve  dare  attuazione  ad  ogni prescrizione
emanata  dall'ufficio o dal servizio veterinario provinciale inerente
alla profilassi e alla lotta contro le malattie.
    3.  Per  la  prevenzione  delle malattie dei pesci l'ufficio puo'
disporre   il   prelievo   di   esemplari  nelle  acque  sospette  di
contaminazione.