Art. 11.
                            Sorveglianza
    1.  L'acquicoltore  deve  garantire  una  efficiente sorveglianza
delle proprie acque da pesca.
    2.   Per   garantire   la   sorveglianza   di  cui  al  comma  1,
l'acquicoltore  deve  incaricare  una  guardia  giurata  addetta alla
vigilanza  ittica  per ogni venti ettari di acque correnti o frazioni
di queste, ovvero per ogni 80 ettari di acque stagnanti o frazioni di
queste.  Qualora  in un tratto di gestione non venga garantita per un
periodo  di  dodici  mesi  la  regolare  e  dovuta  vigilanza ittica,
l'ufficio  revoca,  previa  diffida  all'acquicoltore,  i permessi di
pesca   rilasciati.   Contro  tale  disposizione  l'interessato  puo'
presentare  ricorso  gerarchico  alla giunta provinciale entro trenta
giorni dal ricevimento del relativo provvedimento.
    3.  Prima  della  nomina a guardia giurata addetta alla vigilanza
ittica  l'interessato  deve aver frequentato con successo un corso di
addestramento, organizzato dall'ufficio, della durata non inferiore a
due  giorni ed avente come materie d'istruzione la legge, il presente
regolamento,  nonche'  la  disciplina  inerente  l'applicazione delle
sanzioni amministrative.
    4.  Al servizio nei posti di custodia ittico-venatoria e' ammesso
il  personale appartenente al Corpo forestale provinciale in possesso
dell'abilitazione  alla  pesca,  nonche'  della  licenza  di porto di
fucile   ad   uso  caccia.  Costituiscono  titoli  di  preferenza  le
specializzazioni  nei  settori ittico o faunistico-venatorio, nonche'
l'abilitazione  alle funzioni di agente venatorio o guardia venatoria
volontaria.