Art. 11. Sorveglianza 1. L'acquicoltore deve garantire una efficiente sorveglianza delle proprie acque da pesca. 2. Per garantire la sorveglianza di cui al comma 1, l'acquicoltore deve incaricare una guardia giurata addetta alla vigilanza ittica per ogni venti ettari di acque correnti o frazioni di queste, ovvero per ogni 80 ettari di acque stagnanti o frazioni di queste. Qualora in un tratto di gestione non venga garantita per un periodo di dodici mesi la regolare e dovuta vigilanza ittica, l'ufficio revoca, previa diffida all'acquicoltore, i permessi di pesca rilasciati. Contro tale disposizione l'interessato puo' presentare ricorso gerarchico alla giunta provinciale entro trenta giorni dal ricevimento del relativo provvedimento. 3. Prima della nomina a guardia giurata addetta alla vigilanza ittica l'interessato deve aver frequentato con successo un corso di addestramento, organizzato dall'ufficio, della durata non inferiore a due giorni ed avente come materie d'istruzione la legge, il presente regolamento, nonche' la disciplina inerente l'applicazione delle sanzioni amministrative. 4. Al servizio nei posti di custodia ittico-venatoria e' ammesso il personale appartenente al Corpo forestale provinciale in possesso dell'abilitazione alla pesca, nonche' della licenza di porto di fucile ad uso caccia. Costituiscono titoli di preferenza le specializzazioni nei settori ittico o faunistico-venatorio, nonche' l'abilitazione alle funzioni di agente venatorio o guardia venatoria volontaria.