Art. 13. Permessi di pesca 1. Per ogni ettaro d'acqua da pesca l'acquicoltore non puo' rilasciare piu' di otto permessi annuali; qualora trattasi di laghi di montagna situati ad un'altitudine superiore a 1.600 metri sopra il livello del mare, il numero dei permessi annuali non puo' essere superiore a cinque. 2. Prima di ogni uscita il pescatore deve annotare sul permesso di pesca la data ed il tratto di gestione. 3. Al termine dell'uscita di pesca o prima di trasferirsi in un altro tratto di gestione il pescatore deve annotare nel permesso la specie, il numero e la lunghezza dei pesci catturati. 4. La mancanza delle annotazioni di cui ai commi 2 e 3 comporta il ritiro immediato del permesso di pesca da parte degli organi preposti alla sorveglianza. I permessi cosi' ritirati devono essere consegnati all'acquicoltore del relativo tratto di gestione. 5. In alternativa al permesso annuale l'acquicoltore puo' rilasciare quindici permessi giomalieri. 6. Il pescatore deve comunque osservare le prescrizioni e le limitazioni contenute nel piano di coltivazione approvato.