Art. 13.
                          Permessi di pesca
    1.  Per  ogni  ettaro  d'acqua  da  pesca l'acquicoltore non puo'
rilasciare  piu'  di otto permessi annuali; qualora trattasi di laghi
di montagna situati ad un'altitudine superiore a 1.600 metri sopra il
livello  del  mare,  il  numero  dei permessi annuali non puo' essere
superiore a cinque.
    2.  Prima  di ogni uscita il pescatore deve annotare sul permesso
di pesca la data ed il tratto di gestione.
    3.  Al  termine dell'uscita di pesca o prima di trasferirsi in un
altro  tratto  di gestione il pescatore deve annotare nel permesso la
specie, il numero e la lunghezza dei pesci catturati.
    4.  La  mancanza delle annotazioni di cui ai commi 2 e 3 comporta
il  ritiro  immediato  del  permesso  di  pesca da parte degli organi
preposti  alla  sorveglianza. I permessi cosi' ritirati devono essere
consegnati all'acquicoltore del relativo tratto di gestione.
    5.   In  alternativa  al  permesso  annuale  l'acquicoltore  puo'
rilasciare quindici permessi giomalieri.
    6.  Il  pescatore  deve  comunque  osservare le prescrizioni e le
limitazioni contenute nel piano di coltivazione approvato.