Art. 15. Mezzi di pesca 1. Nelle acque correnti e' consentito l'uso di una sola canna con al massimo tre ami o tre ancorette. Nei laghi naturali e artificiali e negli stagni e' permesso il contemporaneo uso di quattro canne con al massimo due ami o due ancorette per ciascuna oppure l'uso di quattro tirlindane, escluse le acque salmonicole dove e' consentito l'uso contemporaneo di due canne con al massimo tre ami o tre ancorette per ciascuna oppure l'uso di due tirlindane. 2. E' consentito l'uso del guadino o della gaffa per estrarre il pesce allamato, nonche' di un retino o di una nassa di limitate dimensioni per la cattura di pesciolini da esca. Tutti gli altri strumenti, compreso lo scandaglio, nonche' l'uso di elettricita', esplosivi e sostanze inebrianti sono vietati. 3. E' consentito l'uso di tutte le esche naturali ed artificiali, escluse la larva della mosca carnaria, le uova di pesce e le specie di pesce protette durante tutto l'anno. Nei laghi e bacini artificiali la pesca puo' essere esercitata con le uova di salmone. 4. I pescatori devono rimanere nelle immediate vicinanze dei loro attrezzi in esercizio. 5. Nel piano di coltivazione gli acquicoltori possono prevedere ulteriori limitazioni nell'uso delle canne, degli ami e delle esche, nonche' ridurre il limite giornaliero di cattura.