Art. 15.
                           Mezzi di pesca
    1. Nelle acque correnti e' consentito l'uso di una sola canna con
al  massimo tre ami o tre ancorette. Nei laghi naturali e artificiali
e  negli stagni e' permesso il contemporaneo uso di quattro canne con
al  massimo  due  ami  o  due  ancorette per ciascuna oppure l'uso di
quattro  tirlindane,  escluse le acque salmonicole dove e' consentito
l'uso  contemporaneo  di  due  canne  con  al  massimo  tre ami o tre
ancorette per ciascuna oppure l'uso di due tirlindane.
    2.  E' consentito l'uso del guadino o della gaffa per estrarre il
pesce  allamato,  nonche'  di  un  retino  o di una nassa di limitate
dimensioni  per  la  cattura  di  pesciolini da esca. Tutti gli altri
strumenti,  compreso  lo  scandaglio,  nonche' l'uso di elettricita',
esplosivi e sostanze inebrianti sono vietati.
    3. E' consentito l'uso di tutte le esche naturali ed artificiali,
escluse  la  larva della mosca carnaria, le uova di pesce e le specie
di   pesce   protette  durante  tutto  l'anno.  Nei  laghi  e  bacini
artificiali la pesca puo' essere esercitata con le uova di salmone.
    4. I pescatori devono rimanere nelle immediate vicinanze dei loro
attrezzi in esercizio.
    5.  Nel  piano di coltivazione gli acquicoltori possono prevedere
ulteriori  limitazioni nell'uso delle canne, degli ami e delle esche,
nonche' ridurre il limite giornaliero di cattura.