Art. 16.
                          Limiti di uscita
    1.  Un  permesso  di pesca annuale da' diritto a complessivamente
sessanta  uscite  di  pesca per ogni stagione ittica e comunque a non
piu' di tre uscite alla settimana. Nel caso di un'eventuale riduzione
del  numero di uscite di pesca fruibili con il permesso annuale da 60
a  solo  50,  per  tutte  le acque gestite dallo stesso acquicoltore,
l'ufficio  puo'  in  aggiunta  autorizzare  il  rilascio di un numero
massimo   di  permessi  giornalieri  corrispondente  alla  meta'  dei
permessi annuali fissati per l'anno 2000.
    2.  La  limitazione di cui al comma 1 vale anche nei confronti di
chi e' in possesso di piu' permessi per lo stesso tratto di gestione.
    3. La mancata indicazione della data o del tratto di gestione nel
permesso  di  pesca  o l'esercizio della pesca senza avere con se' il
permesso  di  pesca  costituisce  sempre  una  violazione al presente
articolo.