Art. 16. Limiti di uscita 1. Un permesso di pesca annuale da' diritto a complessivamente sessanta uscite di pesca per ogni stagione ittica e comunque a non piu' di tre uscite alla settimana. Nel caso di un'eventuale riduzione del numero di uscite di pesca fruibili con il permesso annuale da 60 a solo 50, per tutte le acque gestite dallo stesso acquicoltore, l'ufficio puo' in aggiunta autorizzare il rilascio di un numero massimo di permessi giornalieri corrispondente alla meta' dei permessi annuali fissati per l'anno 2000. 2. La limitazione di cui al comma 1 vale anche nei confronti di chi e' in possesso di piu' permessi per lo stesso tratto di gestione. 3. La mancata indicazione della data o del tratto di gestione nel permesso di pesca o l'esercizio della pesca senza avere con se' il permesso di pesca costituisce sempre una violazione al presente articolo.